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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
48.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 48.

  1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura».

  2. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità della gara per il caso di pluralità di offerenti e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria;

  3. All'articolo 533 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti.»;
   b) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «in ogni caso il commissionario deve effettuare ogni attività necessaria a reperire l'acquirente delle cose pignorate e fornire al giudice la relativa documentazione.».

  4. Dopo l'articolo 164 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedure civile è aggiunto il seguente:
  «Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.