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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.04. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
48.04.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Monitoraggio delle procedure concorsuali).

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:
  «2-bis. In ogni caso, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il deposito della nota di iscrizione a ruolo, quando previsto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.»;
   b) dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «9-bis. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
  9-ter. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33 quinto comma dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-bis, sostituendo il commissario al curatore.
  9-quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
  9-quinquies. I rapporti riepilogativi periodici previsti dal comma 9-ter e dagli articoli 33, quinto comma, e 182, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono redatti in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con i decreti del Ministro della giustizia di cui al periodo precedente sono adottati anche i modelli standard cui devono conformarsi i rapporti riepilogativi finali di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater. I rapporti riepilogativi periodici e finali sono depositati con modalità telematiche a norma del presente articolo.
  9-sexies. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui al comma 9-quinquies sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400.000 euro per l'anno 2014 e a 100.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».