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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
48.02.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Introduzione della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
  «Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;
   b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:
  «L'originale dell'atto di citazione il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dall'ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi trenta giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;
   c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
  «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). L'atto di pignoramento è consegnato dall'ufficiale giudiziario al creditore immediatamente dopo l'ultima notificazione.
  Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento entro dieci giorni dalla consegna di quest'ultimo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
  Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. L'atto di pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è aggiunto il seguente:
  «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione è redatta in conformità al modello adottato con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.».