stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
48.01.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ricerca dei beni da pignorare).

  1. In ogni caso, l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione rilasciata su richiesta del creditore precedente, accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e in particolare nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni individuati.
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, utilmente assoggettabili ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta a norma dell'articolo 517 e nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al triplo dell'importo precettato e notifica ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore il relativo verbale, che dovrà anche contenere l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 492. Le cose individuate si considerano pignorate al momento della notificazione del verbale, anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale. Se le cose si trovano in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficio cui appartiene, l'ufficiale giudiziario accede ai luoghi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520 salva la possibilità di limitare l'estensione del pignoramento ad una parte delle cose rinvenute quando il loro presumibile valore di realizzo appare superiore al limite di cui all'articolo 517. Se le cose si trovano altrove, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa pignorata ai sensi del comma precedente, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Se il terzo risiede in un luogo non compreso nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, copie autentiche dei titolo esecutivo, del precetto e del verbale con la relazione di notificazione sono trasmesse all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, perché proceda a norma dell'articolo 543, quinto comma.
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al secondo comma che crediti o cose di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario procede alla scelta preferendo nell'ordine i crediti di cui all'articolo 553, le cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, le cose del debitore che sono in possesso di terzi.
  2. All'articolo 543, dopo il quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente «Quando provvede a norma dell'articolo 492-bis quarto comma, l'ufficiale giudiziario deposita il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dalla notificazione del verbale. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del terzo, del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 529 e seguenti o a norma dell'articolo 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente deve contenere l'invito al terzo di cui al numero 4) del secondo comma».
  3. Dopo l'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 165-bis.
(Modalità di accesso alle banche dati).

  1. Il Ministro della giustizia con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati detenute da soggetti pubblici cui l'ufficiale giudiziario può accedere direttamente tramite collegamento telematico o mediante richiesta al titolare dei dati.
  Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  È istituito presso ogni ufficio notifiche esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma precedente.
  2. All'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «All'ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di pignoramento mobiliare o presso terzi spetta inoltre un compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, determinato dal giudice dell'esecuzione:
   a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

  3. In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile il compenso è determinato, secondo le percentuali di cui alla lettera a) del comma precedente ridotte della metà, sull'importo della somma versata.
  In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore del credito per cui si procede.
  In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quattro non può essere superiore ad un importo pari al minor valore tra il 5 per cento del valore del credito per cui si procede ed euro 10.000.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai procedimenti di espropriazione forzata iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.