Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede secondo il dettato di cui al comma 1-bis del presente articolo.