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Legislatura XVII

Proposta emendativa 45.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
45.6.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 57, il terzo comma è soppresso;
   b) all'articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente: Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale.;
   c) all'articolo 125, al secondo periodo del primo comma, sono soppresse le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e;
   d) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.;
   e) l'articolo 130 è sostituito dal seguente: Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale di udienza. Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.;
   f) l'articolo 133 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il deposito avviene mediante invio telematico della sentenza firmata digitalmente dal giudice che l'ha pronunciata alla cancelleria. La data del deposito coincide con quella della ricezione in cancelleria della sentenza firmata dal giudice. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e provvede immediatamente a trasmetterla integralmente alle parti che si sono costituite indicando nella comunicazione la data del deposito. La comunicazione effettuata ai sensi del comma precedente non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325;
   g) all'articolo 147 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. La disposizione di cui al primo comma non si applica qualora la notificazione sia effettuata dall'ufficiale giudiziario o dal difensore a mezzo posta elettronica certificata.;
   h) all'articolo 180 il primo comma è sostituito dal seguente: La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice;
   i) all'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma: Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici, ovvero dal ritardo, superiore ad un giorno, nell'accettazione del deposito telematico da parte della cancelleria.;
   j) dopo l'articolo 153 è aggiunto il seguente: 153-bis. – (Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti). In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico.;
   k) dopo l'articolo 162 è aggiunto il seguente: 162-bis. – (Irregolarità del deposito dell'atto effettuato con modalità telematiche.). In caso di inosservanza delle disposizioni relative al formato prescritto dalla disciplina, anche regolamentare, per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il giudice, anche d'ufficio, concede alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione del deposito telematico. L'osservanza del termine sana, con effetto retroattivo, l'irregolarità del deposito. Il giudice, anche d'ufficio, valutata ogni circostanza utile, può condannare la parte che abbia dato causa alla irregolarità al pagamento di una pena pecuniaria non superiore a 100 euro.;
   l) all'articolo 207, il primo comma è sostituito dal seguente: Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice firmato esclusivamente dallo stesso.;
   m) all'articolo 207, il secondo comma è sostituito dal seguente: Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate nel processo verbale in prima persona e sono lette al dichiarante. Dell'avvenuta lettura al dichiarante si dà atto nel processo verbale. Se il dichiarante non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.

  2. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 73 è aggiunto il seguente comma: In caso di deposito effettuato con modalità telematiche, il cancelliere può rifiutare lo stesso soltanto nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 7, lettera c), delle specifiche tecniche adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44; in quest'ultimo caso il cancelliere ne dà pronto avviso, con ogni mezzo, alle parti costituite;
   b) all'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente: La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, firmato digitalmente esclusivamente dal giudice ed in cui si dà atto del consenso delle parti. La convenzione così formata costituisce titolo esecutivo,;
   c) all'articolo 88, il terzo comma è sostituito dal seguente: Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale territorialmente competente in base alla loro residenza o da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione e firmata digitalmente dal cancelliere o dal notaio davanti al quale è resa dandosi atto del consenso della parte.;
   d) all'articolo 111, al secondo comma, dopo le parole: componenti il collegio. sono aggiunte le seguenti: La presente disposizione non si applica in caso di deposito effettuato con modalità telematiche.

  3. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà».