Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati o proseguiti e comunque iscritti a ruolo in primo grado dopo il 30 giugno 2014 ed a quelli che saranno pendenti alla data del 31 dicembre 2014; si applicano altresì a quelli che saranno iniziati presso le Corti di appello alla data del 31 dicembre 2015.