Dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) l'articolo 130 del c.p.c. è sostituito dal seguente:
1. Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale d'udienza.
2. Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed è immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne fa espressa menzione nel verbale.
Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) l'articolo 180, comma 1 c.p.c. è sostituito dal seguente: «La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice».