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Legislatura XVII

Proposta emendativa 45.22. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
45.22.

  Dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) l'articolo 130 del c.p.c. è sostituito dal seguente:
  1. Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale d'udienza.
  2. Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed è immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne fa espressa menzione nel verbale.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) l'articolo 180, comma 1 c.p.c. è sostituito dal seguente: «La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice».