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Legislatura XVII

Proposta emendativa 45.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/07/2014  [ apri ]
45.01.
approvato

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).

   1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.».
  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa.»;
   b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:

  Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
  3. All'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: «I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
  4. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile.