Al comma 1, capoverso 2.3, al penultimo periodo dopo le parole: funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale aggiungere le seguenti: in tali casi, limitatamente agli accordi stipulati ai sensi del comma 2 funzionali alla riorganizzazione dei servizi delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 7 aprile 2014 n. 56, non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma.