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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.60. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
4.60.

  Al comma 1, capoverso 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, le amministrazioni statali, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico, permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.