Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:
a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;
c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.
1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma del passaggio diretto di personale tra amministrazioni di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:
a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;
b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;
c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis al di fuori del territorio regionale».