Al comma 1, dopo il capoverso 2.4 aggiungere il seguente:
2.5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si attivano per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working.