Al comma 1, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede che costituisca medesima unità produttiva.