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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.38. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
4.38.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire la mobilità automatica del personale eccedentario verso le amministrazioni con carenza di personale, con particolare riferimento all'Amministrazione della giustizia, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppresse le parole: «che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio»;
   b) all'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppresse le parole: «nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero»;
   c) all'articolo 33, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «possono stabilire» sono sostituite dalle parole: «stabiliscono»;
   d) all'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere b), c) d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
   «b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2014, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma e individuazione per personale in soprannumero non riassorbibili ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni del personale eccedente;
   c) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di passaggio diretto e mobilità di cui agli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico e del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;».