Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.bis. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla Società per l'assistenza al volo (ENAV s.p.a) negli aeroporti di Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di Controllore del Traffico militare ivi impiegato può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza di volo (ENAV s.p.a.), entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica, di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.