Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica l'ultimo periodo di cui all'articolo 2103 del codice civile.