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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.7. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.7.

  Aggiungere, in fine i seguenti:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è differito al 1o luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
  3-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 4:
    dopo le parole: «La sezione centrale dell'Osservatorio» sono aggiunte le parole: «, quale struttura di coordinamento e indirizzo delle attività,»;
    dopo le parole: «si avvale» sono aggiunte le parole: «esclusivamente anche tramite modalità interoperative di sistemi informatici,»;
    alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «garantendo alle stesse le risorse economiche necessarie in ragione dei contratti censiti».
   b) Al comma 8:
    dopo la parola: «Osservatorio» sono aggiunte le parole: «esclusivamente tramite le sezioni regionali»;
    l'importo «50.000» è sostituito dall'importo «40.000».
   c) Al comma 9:
    le parole: «di interesse regionale, provinciale e comunale» sono sostituite dalle parole: «servizi e forniture»;
    dopo la parola: «Osservatorio» sono inserite le parole: «competenti per territorio» ed a seguire è inserita la frase «Le sezioni regionali dell'Osservatorio rendono disponibili i dati acquisiti a tutti i soggetti pubblici portatori di interesse al fine di contrastare la duplicazione di comunicazione di informazioni sui contratti pubblici».
   d) Il comma 10 è abrogato.
  3-quater. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3-bis, secondo capoverso:
    dopo le parole: «possono acquisire» inserita la parola «lavori»;
    dopo le parole: «soggetto aggregatore» sono inserite le parole: «o «da altra centrale di committenza costituita ai sensi dell'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,».
    alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:
   I) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   II) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;
   III) per gli affidamenti di lavori urgenti e di somma urgenza di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   IV) alla stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381»;
   V) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente comma 3-ter:
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis entrano in vigore il 1o luglio 2015. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta».