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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.41. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.41.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, entrano in vigore dal 1o gennaio 2015, in relazione all'acquisto di beni e servizi, ed il 1o gennaio 2015 in relazione all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  3-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 125 del Codice; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, ai sensi degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.