Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è abrogato.
3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis trova applicazione per i bandi ed avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.