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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.24. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.24.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 fa si che la stazione appaltante richiede al concorrente che vi ha dato causa di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie assegnando allo stesso un termine, non superiore a dieci giorni dopodiché il concorrente che non provveda all'integrazione e/o regolarizzazione nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai finì del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.