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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.18.

  Sostituire l'articolo 39 con il seguente:
  1. L'articolo 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente:
  «1. La mancata o incompleta presentazione ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi della parte II, titolo I, capo II del decreto legislativo n. 163 del 2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti. In caso di inutile decorso di tale termine il concorrente è escluso dalla gara. Irregolarità non essenziali non comportano onere di regolarizzazione né applicazione di sanzioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di mancata o incompleta presentazione e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  3. Salvo quanto previsto al precedente comma 1, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni essenziali previste dal presente codice, dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
  4. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.