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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.17. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.17.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
  3-ter. Le disposizioni del precedente comma 3-bis non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125;
   c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del d.P.R, 5 ottobre 2010, n. 207;
   d) nei casi di varianti comportanti atti di sottomissione o atti aggiuntivi in base a quanto previsto dall'articolo 132 del presente decreto, nonché dagli articoli 161, 310 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
   e) per l'acquisizione di beni e di servizi in base rispettivamente all'articolo 57, commi 3, lettera b) e 5, lettere a) e b) del presente decreto, nonché per la proroga di contratti in essere quando necessaria allo svolgimento della gara per l'individuazione del nuovo appaltatore;
   f) per l'acquisizione di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché con le organizzazioni non governative, realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione;
   g) alle procedure di acquisizione di servizi, beni e lavori per le quali non si applicano in tutto o in parte le disposizioni del presente decreto, ivi comprese le concessioni di servizi;
   h) per la selezione del socio privato al quale attribuire contestualmente specifici compiti operativi in relazione alla costituzione di società miste, nonché per la dismissione di partecipazioni detenute in società.

  3-quater. I Comuni non capoluogo di provincia che, in base al precedente comma 3-bis costituiscono un accordo consortile, possono attuarlo mediante una convenzione per la gestione associata, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto, n. 267, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, provvedendo all'individuazione dell'ente presso il quale sono costituiti gli uffici comuni o che svolge il ruolo di committente delegato ed all'iscrizione dello stesso all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti nella sezione dei soggetti aggregatori. La costituzione di gestioni associate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del precedente comma 3-bis comporta per i Comuni aderenti l'obbligo di effettuare la programmazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, al fine di consentire alla forma associata di attuare procedure selettive per l'acquisto sulla base della domanda aggregata. In ogni caso, i Comuni non capoluogo di provincia che effettuino l'acquisizione di lavori, beni e servizi in forma associata rispettano quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1-bis del presente decreto, potendo individuare come riferimenti per la ripartizione in lotti funzionali i singoli Comuni associati.