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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.054. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.054.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Acquisizione di lavori, beni e servizi negli enti locali).

  1. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo una apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. È facoltà dei Comuni procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché ai lavori, servizi e forniture inferiori a euro 40.000,00. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma».
  2. Al fine di consentire agli enti di adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 1, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 2015.