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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.037. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.037.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 dei Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentati preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

   a) non si trovano in una dette situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità.