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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.022. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
39.022.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.