Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:
Art. 39-bis.
All'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo il comma 14 è inserito il seguente:
14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente codice e l'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.