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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.9. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
38.9.

  Al comma 1, capoverso articolo 38 comma 2-bis, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Qualora la stazione appaltante verifichi la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso tale termine, se il concorrente non intende essere escluso dalla gara è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, da corrispondere, assieme alle documentazioni richieste, entro i successivi 10 giorni. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, ma applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo il concorrente è escluso dalla gara.