Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Esclusione automatica delle offerte anomale).
1. All'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2,5 milioni di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei tre seguenti criteri, individuato secondo le modalità di seguito indicate:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che sono inferiori alla predetta media;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.
Il metodo da applicare sarà scelto sulla base del seguente meccanismo: si calcola la somma dei ribassi offerti dai concorrenti; qualora la prima cifra, dopo la virgola, di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 4 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 5 e 8 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora sia pari a 9 o a 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c).
La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3».
9-bis. Il sistema di determinazione della soglia di anomalia di cui al precedente comma 9, si applica anche agli appalti di importo superiore a 2,5 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 28, che non presentino carattere transfrontaliero; hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori alle cui procedure di gara siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia.