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Legislatura XVII

Proposta emendativa 37.018. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
37.018.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Commissione Giudicatrice).

  1. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
  1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
  2. La Commissione è composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
  3. Due commissari, dei quali uno assume le funzioni di Presidente, sono scelti nell'ambito di un elenco articolato per macro aree di lavorazione, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e formato da:
   a) professionisti con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo professionale, indicati dagli ordini professionali stessi;
   b) professori universitari di ruolo, indicati dalle facoltà di appartenenza.

  4. La selezione dei commissari è effettuata, su richiesta della stazione appaltante, dalla Autorità nazionale anticorruzione mediante sorteggio e con criterio di rotazione.
  5. Il terzo commissario è individuato dalla stazione appaltante tra i propri funzionari con specifica competenza.
  6. I commissari di cui al comma 3 non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
  8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
  9. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. Civ.
  10. Gli elenchi di cui al comma 3 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
  11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  12. Le sedute della Commissione devono svolgersi in modo continuativo fino al completamento delle operazioni di aggiudicazione nel termine fissato nell'atto di nomina, che può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
  13. Qualora il termine non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti da parte della Commissione, questa perde il diritto al compenso.
  14. Il corrispettivo dovuto ai commissari di cui al comma 3 è stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione all'importo dell'appalto ed alla complessità della valutazione delle offerte, sulla base di un tariffario approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  15. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
  16. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti è riconvocata la medesima commissione.

ident. 37.017.