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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
36.4.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
  5-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.»;
   b) al comma 14 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in gestione separata»;
   c) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. – Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 12 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze».