Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
3-quater. Il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione quando sia disposta una misura cautelare o sia esercitata l'azione penate per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. Trasmette pertanto copia dell'ordinanza cautelare e dell'atto di esercizio dell'azione penale.