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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
32.2.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della corruzione, in particolare all'interno delle amministrazioni locali, dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto il seguente:
  Art. 14-bis. – Altre cause di incompatibilità. – 1. Gli incarichi in organi sociali di società, associazioni e fondazioni, anche non a scopo di lucro, a cui la pubblica amministrazione contribuisce in via ordinaria, ovvero tramite finanziamenti a qualunque titolo erogati anche per singoli progetti o attività, sono incompatibili:
   a) con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988. n. 400, o di parlamentare;
   b) con la carica di membro della giunta, ovvero del consiglio regionale, provinciale o comunale.

  2. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sono abrogati.
  3. Ai membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si estendono le cause di incompatibilità previste per i membri del Parlamento di cui agli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 4 della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
  4. Ai membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si estendo le cause di incompatibilità previste per i membri del Governo nazionale dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.
  5. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con il presente articolo.