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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
32.11.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: Nell'ipotesi in cui fino a opere pubbliche, servizi o forniture con le seguenti: Nel caso in cui i componenti degli organi di rappresentanza legale o di amministrazione di imprese che hanno concluso contratti d'appalto per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 ovvero alla realizzazione del progetto MOSE, risultino rinviati a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., commessi in occasione della conclusione o esecuzione dei suddetti contratti d'appalto;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: gravità dei fatti oggetto sostituire la parola: dell'indagine, con le seguenti: del decreto di rinvio a giudizio; dopo le parole: trenta giorni sostituire le parole: ovvero nei casi più gravi con le seguenti: ovvero nei casi in cui sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la misura della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285 c.p.p.;
   c) al comma 3, dopo le parole: organi di amministrazione dell'impresa aggiungere le seguenti parole: necessari alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   d) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti degli organi societari non aventi poteri di rappresentanza legale o di amministrazione dell'impresa, è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente di ordinare all'impresa la nomina di uno o più esperti, in un numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
   e) Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto di indagine, intima all'impresa di provvedere alla nomina degli esperti di cui al comma precedente e ove l'impresa non si adegui nel termine di 30 giorni, provvede, con decreto, adottato secondo e modalità di cui al comma 2, alla nomina di tali soggetti.