stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.85. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
3.85.
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.
  3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-bis, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.
  3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.

Il Governo
3.85.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.
  3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-bis, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.
  3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.

Il Governo