3.78.
Al comma 5, aggiungere i seguenti commi:
5-bis. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, verificata l'assenza di proprie graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale con i medesimi profili professionali richiesti, utilizzano la procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.