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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.60. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
3.60.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 le Università il cui indicatore di spesa di personale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 non sia superiore al sessanta per cento, che hanno proceduto ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche, possono procedere, a valere su risorse proprie di bilancio e in relazione all'effettivo fabbisogno, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, nel rispetto del limite dell'ottanta per cento di cui al suddetto articolo 5, comma 6, e del parametro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, alla stabilizzazione, a domanda, del relativo personale tecnico o amministrativo non dirigenziale. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, per il suddetto personale i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino alla conclusione delle predette procedure.