Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della legge n. 56 del 2014.». Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.