Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I contratti a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge n. 56 del 2014.