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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.53. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
3.53.
approvato

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
   a) il comma 8 è abrogato;
   b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari; nell'ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».