Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
a) il comma 8 è abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari; nell'ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».