Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le Province possono procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1o ottobre 2014 nei limiti di cui al comma 5.
Le Province, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prorogare i rapporti di lavoro a termine, in essere alla data del 25 giugno 2014, fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; tale facoltà è attribuita anche agli Enti subentranti alle Province a seguito del riordino delle funzioni e delle competenze previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. In tali casi la durata del rapporto di lavoro ancorché superiore a 36 mesi non costituisce titolo per l'automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.