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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0300. in Assemblea riferita al C. 2486-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/07/2014  [ apri ]
3.0300.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Pensionamento anticipato per soggetti esposti all'amianto).

  1. In deroga a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso, se per loro più favorevole, optare per l'applicazione delle disposizioni cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».