Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare il fabbisogno economico delle Camere di Commercio Siciliane gravate degli oneri derivanti dal trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti assunti anteriormente al 1995, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, apposita convenzione per l'iscrizione dello stesso personale all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ovvero ad assicurare idonee misure compensative.