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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.36. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/07/2014  [ apri ]
28.36.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire l'articolo 28 con il seguente:
  «Art. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».