Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese).
1. L'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese, come determinato per l'anno 2014 ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non finanziati dai diritto annuale, è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge, che devono coprire integralmente i costi sostenuti.