Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis A decorrere dal 1o gennaio 2015, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, relativi alle somme necessarie per fare fronte alle spese necessarie al mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718.