Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire ulteriormente la misura del diritto annuale di cui al comma 1, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.