Sostituirlo con il seguente:
Art. 28.
1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 20 per cento per il 2015, 35 per cento per il 2016, e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.