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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. Il 10 per cento dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, confluisce in un Fondo Unico Nazionale che viene successivamente ripartito tra tutte le Camere di Commercio in proporzione al numero degli abitanti del territorio di competenza delle stesse.
  2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio provvedono a internalizzare i servizi istituzionali svolti dalle società in house e, conseguentemente, a sciogliere le società all'uopo costituite, salvo quelle nelle quali almeno il 20 per cento del fatturato è diretta conseguenza dei servizi offerti sul libero mercato.