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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
28.06.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Limiti al potere di autotutela).

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 apportare le seguenti modifiche:

  a) all'articolo 19, comma 3, sopprimere il seguente periodo: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies».

  b) all'articolo 19 sopprimere il comma 4;

  c) all'articolo 21-quinquies, comma 1, sopprimete le seguenti parole «o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;

  d) all'articolo 21-novies comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso, l'annullamento d'ufficio ai sensi del precedente periodo non può essere mai disposto per vizi formali del provvedimento, come indicati al comma 2 del precedente articolo 21-octies.»;

  e) all'articolo 21-novies, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'annullamento di cui al primo comma di provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa può essere, adottato entro e non oltre due anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento e solo in presenza di un interesse pubblico che attiene al pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati. L'annullamento d'ufficio adottato oltre il richiamato termine di due anni è nullo.»;

  f) dopo l'articolo 21-novies inserire il seguente: 21-decies. Competenza sulla revoca e l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa.

  I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 21-quinquies e di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-novies che incidono sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa possono essere adottati, nel caso di amministrazione statale, dal dirigente individuato dall'organo di governo tra le figure apicali massime dell'amministrazione centrale.
  Nell'ipotesi di omessa individuazione i relativi poteri sono attribuiti al dirigente generale dell'amministrazione centrale di appartenenza. Per le Regioni e gli enti territoriali, gli stessi poteri sono attribuiti al Segretario dell'ente.